Introduzione
La recente sentenza n. 22276 del 2024 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Penale, ha affrontato un caso di violazione degli obblighi di assistenza familiare. La decisione offre chiarimenti importanti sulla responsabilità penale in relazione all’omesso versamento dell’assegno di mantenimento e sulla capacità economica dell’imputato. Vediamo nel dettaglio il contenuto della sentenza e le sue implicazioni.
Contesto del Caso
Il caso in esame riguarda A.A., condannato per il reato previsto dall’art. 570, secondo comma, n. 2, cod. pen., per non aver versato l’assegno di mantenimento stabilito a favore della ex moglie B.B. e del figlio minore. La Corte di Appello di Catania aveva confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa, che aveva condannato A.A. per il periodo dal 2014 al 2018. A.A. ha impugnato la decisione, contestando la sussistenza dello stato di bisogno della ex moglie e del figlio, nonché la propria capacità economica di adempiere agli obblighi di mantenimento.
Svolgimento del Processo
- Decisione di Primo Grado: Il Tribunale di Ragusa aveva condannato A.A. per il reato di cui all’art. 570, secondo comma, n. 2, cod. pen., in quanto non aveva versato l’assegno di mantenimento dovuto alla ex moglie e al figlio minore, nonostante non fosse in stato di indigenza.
- Appello: La Corte di Appello di Catania aveva confermato la condanna, ritenendo che A.A. non avesse dimostrato la propria assoluta impossibilità di adempiere e che risultava provato che svolgeva attività lavorativa e percepiva redditi, anche se in nero.
- Ricorso per Cassazione: A.A. ha presentato ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi di impugnazione:
- La mancanza di considerazione delle contribuzioni effettuate fino al 2015 e dell’accordo con il padre, che dal 2015 aveva assunto l’obbligo di mantenimento.
- La ritenuta capacità economica di far fronte agli obblighi di mantenimento, nonostante la dimostrata difficoltà economica.
- La configurabilità del reato anche dopo l’accordo del 2015, in cui il padre dell’imputato aveva assunto l’obbligazione di mantenimento.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l’incensuratezza dell’imputato e il suo comportamento processuale.
Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso di A.A., annullando la sentenza impugnata per quanto riguarda il periodo dal 2015 al 2018 e rinviando il caso ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania per un nuovo giudizio. Ecco i principali punti della decisione:
- Stato di Bisogno e Contributi Effettuati: La Corte ha riconosciuto che il contributo economico del padre dell’imputato dal 2015, formalizzato con una scrittura privata ratificata dal Tribunale, dovrebbe essere considerato come adempimento dell’obbligo di mantenimento da parte dell’imputato. Questa situazione è diversa da quella in cui i contributi dei genitori sono volontari e occasionali.
- Capacità Economica dell’Imputato: La Corte ha ribadito che l’onere di dimostrare l’assoluta impossibilità di adempiere spetta all’imputato. Tuttavia, ha riconosciuto che la situazione economica dell’imputato dal 2015 deve essere rivalutata alla luce dell’accordo con il padre.
- Configurabilità del Reato dopo l’Accordo del 2015: La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata non abbia adeguatamente considerato l’accordo del 2015, che trasferiva l’obbligo di mantenimento al padre dell’imputato. Pertanto, ha annullato la sentenza per questo periodo e ha disposto un nuovo giudizio per rivalutare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
- Circostanze Attenuanti Generiche: Il quarto motivo di ricorso, relativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, è stato assorbito dall’accoglimento degli altri motivi e sarà rivalutato in sede di rinvio.
Implicazioni Pratiche
Questa sentenza evidenzia l’importanza di considerare tutti gli elementi rilevanti nella valutazione della responsabilità penale per il mancato versamento dell’assegno di mantenimento. Gli avvocati devono essere consapevoli della necessità di dimostrare l’assoluta impossibilità economica di adempiere agli obblighi di mantenimento e della rilevanza di eventuali accordi formali con terzi che assumono tali obblighi.
In conclusione, la sentenza n. 22276 del 2024 rappresenta un punto di riferimento importante per la giurisprudenza relativa agli obblighi di assistenza familiare, fornendo una guida chiara su come affrontare le controversie in questo ambito e garantendo una maggiore tutela per gli imputati in difficoltà economiche.


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