Sentenza del Tribunale di Genova sull’abbandono liberatorio: prevale l’interpretazione unilaterale

Il Tribunale di Genova si schiera contro la teoria contrattualistica, definendo l’abbandono liberatorio come un atto unilaterale con effetti immediati.

Riassunto: La sentenza del Tribunale di Genova n. 2215/2024 stabilisce che l’abbandono liberatorio è un atto unilaterale, efficace senza accettazione del proprietario del fondo dominante, rigettando la teoria contrattualistica.

Articolo: Il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 2215/2024, ha chiarito la natura e gli effetti dell’abbandono liberatorio, ponendo fine a una questione ampiamente dibattuta. La decisione si allinea con l’interpretazione secondo cui l’abbandono liberatorio rappresenta un atto unilaterale, capace di produrre effetti immediati, indipendentemente dall’accettazione del proprietario del fondo dominante. In tal modo, il Tribunale ha respinto la teoria contrattualistica, che richiederebbe un’accettazione per l’efficacia dell’atto, a favore di un’impostazione che valorizza la specifica previsione dell’art. 1070 c.c.

Il Giudice ha sottolineato che tale interpretazione è l’unica compatibile con il testo normativo, evitando di rendere superflua la disposizione dell’art. 1070 c.c., che risulterebbe altrimenti ridondante rispetto allo schema classico di proposta e accettazione già regolato altrove nel Codice Civile.

La sentenza ha anche affrontato la necessità di coordinare questa interpretazione con il principio secondo cui nessuno può essere obbligato ad acquistare un bene. In tale contesto, il Tribunale ha individuato una soluzione che contempera la libertà del proprietario del fondo dominante di non accettare l’abbandono, consentendogli di rinunciare all’acquisto tramite un atto scritto, portato a conoscenza del soggetto abbandonante. In tal caso, l’abbandono cesserebbe i suoi effetti e la proprietà ritornerebbe al proprietario originario.

Inoltre, il Tribunale ha escluso che la rinuncia all’acquisto possa determinare l’acquisizione automatica del bene da parte dello Stato, ai sensi dell’art. 827 c.c., chiarendo che tale norma si applica solo ai beni vacanti e non a quelli oggetto di rinuncia.

La pronuncia ha altresì affermato che l’eventuale eccedenza dell’area abbandonata rispetto a quella asservita non inficia la validità complessiva dell’atto, potendo eventualmente determinare solo una nullità parziale, e ha aderito all’orientamento giurisprudenziale dominante secondo cui, nel caso di servitù costituita a favore di un condominio, esiste un’unica servitù comune a tutte le unità immobiliari.

Infine, è stato stabilito che la rinuncia all’atto di abbandono deve essere espressa e sottoscritta personalmente dalla parte, risultando inefficace se eseguita dal difensore senza poteri sostanziali.

Lascia un commento

Spam-free subscription, we guarantee. This is just a friendly ping when new content is out.

Torna indietro

Il messaggio è stato inviato

Attenzione
Attenzione
Attenzione!