Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 13642/2024, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla ripartizione delle spese condominiali tra i coniugi nel contesto di separazione o divorzio. Questa decisione assume un rilievo particolare per quanto riguarda la gestione economica delle proprietà immobiliari, delineando una distinzione netta tra le spese condominiali ordinarie e quelle straordinarie.
Spese Condominiali Ordinarie: Un Obbligo per l’Assegnatario dell’Immobile
Il punto cardine della sentenza riguarda la responsabilità del coniuge assegnatario dell’immobile per quanto concerne le spese condominiali ordinarie. Nel momento in cui l’immobile viene assegnato a uno dei coniugi – tipicamente quello che rimane a vivere nella casa familiare – questo sarà tenuto a sostenere tali spese. Il Tribunale ha sottolineato che le spese ordinarie, essendo strettamente collegate all’uso quotidiano dell’immobile, devono essere poste a carico di chi ne usufruisce direttamente.
In sostanza, la logica alla base della decisione è chiara: chi utilizza l’immobile si avvantaggia delle relative spese di manutenzione ordinaria, che includono costi come la pulizia delle aree comuni, l’illuminazione e l’ascensore. Pertanto, non è il coniuge proprietario, che non gode più dell’immobile, a doverle sostenere.
Manleva del Coniuge Proprietario
Un aspetto di particolare rilievo della sentenza riguarda la manleva del coniuge proprietario, che non risulta più obbligato al pagamento delle spese condominiali ordinarie una volta che l’immobile è stato assegnato all’altro coniuge. Il giudice ha chiarito che l’obbligo di sostenere queste spese ricade sull’assegnatario dell’immobile, in quanto è lui a trarre il beneficio diretto dall’utilizzo dell’abitazione.
Questa impostazione risponde a una logica di equità e proporzionalità, in base alla quale è giusto che chi utilizza l’immobile paghi le spese connesse all’uso e alla gestione quotidiana dello stesso.
Spese Condominiali Straordinarie: A Carico del Proprietario
Tuttavia, il Tribunale di Roma ha operato un’importante distinzione tra le spese ordinarie e quelle straordinarie. Le spese condominiali straordinarie, che riguardano interventi di manutenzione eccezionale o finalizzati a incrementare il valore dell’immobile (come il rifacimento del tetto o interventi strutturali), restano a carico del coniuge proprietario. Questi interventi, infatti, sono considerati direttamente legati alla proprietà dell’immobile e, pertanto, di esclusivo interesse patrimoniale del proprietario.
La decisione ribadisce quindi la responsabilità del proprietario nel preservare e valorizzare il proprio bene, anche se non lo utilizza direttamente. Le spese straordinarie, infatti, non sono legate all’uso quotidiano dell’immobile, ma alla sua integrità strutturale e al suo valore a lungo termine.
Conclusioni
La sentenza n. 13642/2024 del Tribunale di Roma rappresenta un punto fermo in materia di ripartizione delle spese condominiali tra i coniugi in fase di separazione o divorzio. Da un lato, essa pone a carico del coniuge assegnatario dell’immobile le spese ordinarie, legate all’utilizzo quotidiano dello stesso. Dall’altro, chiarisce che le spese straordinarie, essendo collegate all’interesse patrimoniale del bene, restano a carico del proprietario.
Questa decisione offre una guida preziosa per avvocati e giudici, ma anche per i coniugi stessi, nel comprendere meglio le loro rispettive responsabilità economiche riguardo agli immobili in comproprietà o assegnati a uno dei due.


Lascia un commento