Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza n. 32682 del 16 dicembre 2024

L’ordinanza n. 32682 del 16 dicembre 2024, emessa dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione, si sofferma sull’applicazione dell’art. 801 c.c. in materia di revoca della donazione per ingratitudine, con particolare riferimento alle dinamiche interpersonali tra conviventi.

La pronuncia chiarisce un principio di diritto di grande rilievo: sebbene la convivenza non implichi gli stessi obblighi giuridici del matrimonio, ciò non esclude la necessità di valutare il comportamento del donatario ai fini della revoca della donazione per ingratitudine. In particolare, la Corte ha ribadito che, pur in assenza di un vincolo matrimoniale, la condotta del convivente che intraprende una nuova relazione sentimentale può assumere rilevanza ai fini della revoca della donazione qualora si caratterizzi per modalità tali da configurare un’ingiuria grave ai danni del donante.

L’ingiuria grave e il comportamento del donatario

L’art. 801 c.c. stabilisce che la donazione può essere revocata per ingratitudine se il donatario si sia reso colpevole di ingiuria grave nei confronti del donante. La giurisprudenza ha più volte affermato che l’ingiuria grave non si esaurisce in un singolo atto offensivo, ma può derivare da un insieme di comportamenti lesivi della dignità e dell’onore del donante.

Nel caso esaminato dalla Corte, la revoca della donazione era stata richiesta dal donante a causa della condotta del donatario, il quale, intrapresa una nuova relazione, aveva esposto il donante a una serie di comportamenti umilianti e lesivi della sua dignità, aggravati dalla modalità pubblica con cui la nuova relazione era stata resa nota. Secondo la Cassazione, la scelta di avviare una nuova relazione, di per sé lecita, deve essere valutata nel contesto più ampio delle modalità con cui il cambiamento è stato comunicato e dei comportamenti successivamente tenuti dal donatario.

La valutazione complessiva della condotta

La Corte ha sottolineato che, nella valutazione dell’ingiuria grave, non è sufficiente limitarsi all’atto in sé (l’avvio di una nuova relazione), ma occorre considerare l’insieme delle condotte che possano integrare una grave mancanza di rispetto nei confronti del donante. Nel caso di specie, sono stati considerati determinanti alcuni elementi:

  • La mancanza di sensibilità e il disprezzo dimostrato dal donatario nel rendere pubblica la nuova relazione in un modo ritenuto offensivo per il donante;
  • L’adozione di comportamenti irrispettosi e provocatori, volti a mortificare il donante;
  • L’assenza di ogni forma di considerazione per il legame pregresso e per i sentimenti del donante.

Conclusioni

La sentenza in esame conferma un orientamento rigoroso della giurisprudenza in materia di revoca della donazione per ingratitudine. Sebbene la libertà personale sia un principio cardine del nostro ordinamento, essa deve essere esercitata nel rispetto della dignità altrui. Nel caso di specie, la Cassazione ha ribadito che, anche in assenza di un vincolo matrimoniale, la modalità con cui una nuova relazione viene resa pubblica e il comportamento complessivo del donatario possono costituire ingiuria grave ai sensi dell’art. 801 c.c., legittimando la revoca della donazione.

Questa pronuncia assume particolare rilievo in un contesto sociale in cui le unioni di fatto sono sempre più diffuse, contribuendo a delineare i limiti dell’ingratitudine ai fini della revoca della donazione anche in assenza di un matrimonio formale. La decisione conferma, dunque, la necessità di una valutazione complessiva della condotta del donatario, non limitandosi alla mera sussistenza di una nuova relazione, ma apprezzandone le modalità e le implicazioni nel contesto dei rapporti personali tra le parti.

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