Con la sentenza n. 68 del 22 maggio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 8 della legge 40/2004 nella parte in cui non consente al nato in Italia da PMA praticata all’estero di essere riconosciuto anche dalla madre intenzionale, ossia dalla donna che ha prestato il consenso al percorso procreativo insieme alla madre biologica.
Il caso concreto
La questione è stata sollevata dal Tribunale di Lucca in relazione a una coppia di donne che, dopo aver fatto ricorso alla PMA all’estero, aveva registrato il figlio in Italia con l’indicazione di entrambe come madri. La Procura ha impugnato l’atto di nascita, sostenendo che solo la madre biologica potesse essere riconosciuta come genitore. Il Tribunale ha quindi rimesso la questione alla Corte Costituzionale.
La decisione della Corte
La Corte ha ritenuto che la normativa vigente violi:
- Articolo 2 della Costituzione, per la lesione dell’identità personale del minore e del suo diritto a uno stato giuridico certo e stabile sin dalla nascita;
- Articolo 3, per l’irragionevolezza della disciplina che esclude la madre intenzionale senza un valido motivo costituzionale;
- Articolo 30, per la compromissione del diritto del minore a essere mantenuto, istruito ed educato da entrambi i genitori.
La Corte ha sottolineato che il consenso prestato dalla madre intenzionale alla PMA rappresenta un impegno genitoriale che non può essere ignorato, e che il miglior interesse del minore impone il riconoscimento di entrambi i genitori sin dalla nascita.
Implicazioni pratiche
Questa sentenza rappresenta un passo significativo verso il riconoscimento dei diritti delle famiglie omogenitoriali. Ora, i figli nati in Italia da PMA effettuata all’estero possono essere riconosciuti legalmente da entrambe le madri, garantendo loro una tutela giuridica completa e stabile.
Conclusioni
La decisione della Corte Costituzionale evidenzia l’importanza di adeguare la normativa italiana alle evoluzioni sociali e familiari, ponendo al centro il benessere e i diritti dei minori. È auspicabile che il legislatore intervenga per armonizzare la legge 40/2004 con i principi costituzionali e con le esigenze delle nuove realtà familiari.


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