Il tema dell’eredità digitale è sempre più centrale nel diritto successorio moderno: cosa accade ai dati personali conservati in account online, smartphone e servizi cloud quando il titolare muore?
Con l’ordinanza del 4 giugno 2025, il Tribunale di Venezia (Sez. I Civile) ha fornito un chiarimento di grande rilievo, accogliendo il reclamo di un erede che chiedeva l’accesso ai dati iCloud del defunto, necessari sia per la tutela patrimoniale sia per la memoria personale del de cuius.
Il caso
Un erede universale aveva domandato di ottenere da Apple i dati contenuti negli account iCloud e nei dispositivi del defunto. Il rischio era che, trascorso un periodo di inattività, gli account venissero automaticamente cancellati, con la conseguente perdita definitiva di documenti, corrispondenza e file personali.
La società resistente si era opposta, richiamando i termini e condizioni contrattuali che prevedono la chiusura degli account alla morte del titolare, salvo designazione di un “contatto erede digitale” (funzionalità non attivata dal de cuius).
La decisione
Il Tribunale ha accolto il reclamo e ha ordinato alla società di:
- conservare i dati del defunto;
- prestare assistenza all’erede per recuperarli, anche tramite la consegna delle credenziali di accesso.
Il giudice ha richiamato l’art. 2-terdecies del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018), che riconosce agli eredi e ai familiari il diritto di esercitare, anche dopo la morte, i diritti legati ai dati personali (accesso, rettifica, cancellazione, opposizione), salvo espresso divieto del titolare.
In questo caso, l’adesione generica a clausole contrattuali non è stata ritenuta sufficiente per impedire l’accesso: serve un divieto specifico, espresso in forma chiara e inequivoca.
Il rilievo pratico
La decisione del Tribunale di Venezia conferma un principio fondamentale:
- i dati digitali non si estinguono con la morte del titolare;
- gli eredi hanno diritto di accedervi per la tutela dei propri interessi patrimoniali e morali;
- i gestori di servizi digitali devono cooperare, nel rispetto delle garanzie di riservatezza, salvo esistenza di un divieto specifico espresso dal defunto.
Conclusione
L’ordinanza veneziana si inserisce in un filone giurisprudenziale in crescita (Trib. Milano 2021, Trib. Bologna 2021, Trib. Roma 2022) e rappresenta un passo importante nella tutela post mortem dei dati personali.
Si tratta di un tema cruciale non solo per la difesa dei diritti patrimoniali degli eredi, ma anche per la salvaguardia della memoria digitale dei nostri cari.


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