Con l’ordinanza n. 23851 del 25 agosto 2025, la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare un tema delicato e molto dibattuto: la divisione della pensione di reversibilità tra l’ex coniuge divorziato e il coniuge superstite.
🔎 Il caso
- Un uomo, deceduto nel 2016, aveva alle spalle due matrimoni:
- il primo, durato circa 36 anni, con la prima moglie;
- il secondo, durato circa 7 anni, con la seconda moglie, con cui aveva convissuto per 13 anni prima delle nozze.
- Alla morte del marito, entrambe le donne hanno chiesto all’INPS la pensione di reversibilità.
- La Corte d’Appello di Palermo aveva deciso di assegnare il 35% all’ex moglie e il 65% alla vedova, tenendo conto non solo della durata dei matrimoni ma anche delle condizioni economiche e della lunga convivenza della seconda moglie con il defunto.
- L’ex coniuge, però, ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la sua quota dovesse decorre dalla data del decesso, e non dalla data del ricorso.
⚖️ La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso solo su un punto fondamentale:
👉 la pensione di reversibilità deve decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato, sia per il coniuge superstite sia per l’ex coniuge.
In altre parole:
- non si può far partire la quota dell’ex coniuge dalla data della domanda o del ricorso in Tribunale;
- il diritto nasce automaticamente con la morte del pensionato, anche se il giudice stabilisce la percentuale solo successivamente.
Toccherà poi all’INPS fare i conguagli e recuperare le somme eventualmente già versate per intero al coniuge superstite.
📌 Altri punti chiariti dalla Corte
- La durata del matrimonio non è l’unico criterio: contano anche la convivenza, le condizioni economiche e l’eventuale assegno divorzile.
- La Cassazione ha confermato che il giudice può applicare correttivi equitativi, ad esempio se uno dei coniugi è economicamente più debole.
- Le spese di giudizio sono state compensate: ognuna delle parti sopporta le proprie.
✅ Cosa significa per chi si trova in una situazione simile
- Ex coniuge divorziato: ha diritto a una quota della pensione di reversibilità se percepiva assegno divorzile e se il giudice lo riconosce, indipendentemente dalla durata del matrimonio del coniuge superstite.
- Coniuge superstite: non perde il diritto alla pensione, ma deve condividerla con l’ex coniuge in base a criteri equitativi.
- Decorrenza: entrambe le quote partono dal mese successivo al decesso e non da quando si presenta la domanda.
💡 Conclusione
Questa ordinanza ribadisce un principio chiaro: la pensione di reversibilità è un diritto previdenziale che nasce al momento della morte del pensionato e spetta sia al coniuge superstite sia all’ex coniuge divorziato, secondo le percentuali stabilite dal giudice.
Un messaggio importante per evitare che chi ha diritto a una quota resti scoperto di mesi o anni di arretrati.


Lascia un commento